Atto costitutivo dell’Organizzazione di Volontariato “Insieme sopraTUTTO ODV“
L ‘anno 2022 il mese di dicembre Il giorno 20 in Solesino (Padova), presso la sede sociale in via Vittorio Emanuele II N 106/A, sono presenti i seguenti signori:
Perazzolo Beatrice nata a Este 02/03/1980 residente a Solesino cap.35047 in via Vittorio Emanuele 11 n 0 106/A codice fiscale PRZBRC80C42D442E.
Tognin Carlotta nata a Rovigo Il 06/10/1982 residente a Solesino Cap. 35047 in via Carpanedo n 0 691 codice fiscale TGNCLT82R46H6201
Aldrigo Carolyn nata a Este il 17/10/83 residente a Sant’Elena cap. 35040 in via Primo Maggio n o 5 codice fiscale LDRCLY83R57D4420
Brondin Samuela nata a Monselice il 19/12/75 residente a Solesino cap. 35047 in via Assisi n 0 377 codice fiscale BRNSML75T59F382P
Rocca AnnaMaria nata a Monselice il 24/12/1958 residente a Solesino cap. 35047 in via Vittorio Emanuele 11 n 0 106/A codice fiscale RCCNMR58T64F3821
Simone Zotti nato a Verona il 25/02/1981 residente a Casteld’azzano (VR) cap. 37060 in via Vivaldi 6 codice fiscale ZTTSMN81B25L781U.
Pierobon Enrico nato a Cittadella il 17/09/1987 residente a Curtarolo (PD) cap. 35010 in Via san Martino 5 PRBNRC87P17C743Q
i quali designano in qualità di Presidente dell’assemblea costitutiva la Sig.ra Perazzolo Beatrice e come vicepresidente la Sig.ra Tognin Carlotta il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Brondin Samuela quale Segretario ed estensore del presente atto.
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 È costituito fra gli associati presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: ‘InsiemeSopratutto ODV”
ART. 2 L’ ODV ha sede legale nel Comune di Solesino Via Vittorio Emanuele II n°106/A.
ART. 3 L’organizzazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 4 L’organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
Interventi e prestazioni sanitarie (dl cui alla lettera b) dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
Educazione, istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d) dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (dj cui alla lettera h) dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017); organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (di cui alla lettera i) dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017).
ART. 5 L’organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la sovranità dell’assemblea, la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
ART. 6 1 comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l’Organo di amministrazione sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:
Preseidente Sig.ra Perazzolo Beatrice
Vice Presidente Sig.ra Tognin Carlotta
Segretario Sig.ra Brondin Samuela
Consigliere Sig.ra Carolyn Aldrigo
Consigliere Sig. Simone Zotti
Consigliere Sig.ra Rocca AnnaMaria
Consigliere Sig. Enrico Pierobon
ART. 7 – Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2022.
È parte integrante del presente atto lo statuto – definito su 32 articoli di seguito specificati, steso su 11 fogli dattiloscritti.
Statuto Organizzazione di Volontariato “Insieme sopraTUTTO ODV”
ART. 1
(Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: «Insieme sopraTUTTO ODV> che assume la forma di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’organizzazione ha sede legale in via Vittorio Emanuele II N. 106/A nel comune di Solesino (PD).
Il trasferimento della sede legale, deliberato dall’organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce net rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l’organizzazione si propone di:
- divenire un filo conduttore con la cardiologia e viceversa.
I pazienti potranno essere indirizzati dal cardiologo che li segue all’associazione anche solo per conoscerla come realtà, decidendo se l’associazione possa supportarlo nel percorso di cura o sostenerlo al di fuori di questo per alleggerire le difficoltà legate allo stile di vita;
- realizzare tutorial, video, spot e campagne anche sui social network, con diversi supporti nonché iniziative di e-learning per la formazione e informazione a distanza tramite sistemi informatici;
- promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti a favore dell’associazione, di Enti ed Organismi che perseguono scopi analoghi;
- sostenere progetti medici e scientifici, sia di base clinica anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati;
- seguire il paziente raro nel percorso di cura, in modo particolare subito dopo la diagnosi consentendo la presa in carico al centro malattie rare più vicino alla residenza del paziente o più idoneo alla complessità del caso clinico, ponendosi come obiettivo quello di creare una rete multidisciplinare che segua il paziente anche se seguito in strutture che si trovano in Regioni diverse; cercando di sostenere e realizzare un’area pediatrica all’interno del reparto di cardiologia organizzando attività e spazi dedicati per bambini e ragazzi che possano alleggerire il percorso di cura.
- seguire e sostenere a livello informativo e organizzativo le attività rivolte al paziente dando un supporto gestionale alla struttura sanitaria, un ambulatorio dedicato alle gravidanze a rischio rivolto a future mamme affette da patologie cardiologiche, rare, neuromuscolari, reumatologiche che debbano essere seguite e monitorate in maniera multidisciplinare durante il periodo di gestazione, al momento del parto e nel periodo post-partum (periodo particolarmente delicato per la riacutizzazione della patologia);
- aiutare la struttura sanitaria nella realizzazione di un ambulatorio che si occupi della gestione el dolore, elemento fondamentale nel percorso di cura delle persone che sono affette da atologie croniche e rare, in quanto diventa molto spesso una situazione invalidante e in motti casi difficilmente gestibile con la terapia farmacologica.
- seguire e sostenere sia a livello formativo che gestionale un ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da malattie rare per i follow-up annuali e semestrali (genetista, cardiologo, ortopedico, oculista, endocrinologo e reumatologo se necessario);
- difendere la dignità dei malati e delle loro famiglie, facendosi portavoce delle loro esigenze nei confronti delle istituzioni;
- eseguire i pazienti anziani, soli e in particolare difficoltà nella gestione del proprio percorso di cura, seguendoli in maniera costante e presente;
- creare una struttura che si occupi del paziente raro e cronico nei momenti in cui la patologia si riacutizzi, quando compaiono sintomi nuovi e di difficile gestione.
Una struttura che si occupi a 360 gradi del paziente e della famiglia, alleggerendo il percorso di cura e occupandosi della persona;
- Ideare, sostenere, promuovere, organizzare, finanziare direttamente o indirettamente, iniziative nel campo dell’editoria o della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell’Associazione, utilizzando i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, inclusi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali, al livello locale nazionale o internazionale;
- Organizzare corsi, conferenze, campagne educazionali, seminari a livello locale nazionale ed internazionale, rivolti a pubblico, a personale sanitario, a pazienti e famiglie.
L’organizzazione di convegni rivolti a pazienti e famiglie, consentirà al paziente oltre a recepire nuove informazioni sulla gestione della patologia di confrontarsi direttamente con chi vive la stessa realtà quotidianamente;
- promuovere la tutela della salute garantendo la dignità personale e una migliore qualità della
- promuovere un nuovo punto di vista della disabilità, non considerandola sempre un limite ma uno stimolo, una sfida che attraverso una rete di collaborazioni e volontari si riescano a sviluppare delle potenzialità e ad andare oltre;
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- Interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lettera b) dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- Educazione, istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d) dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alla lettera h) dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017); organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (di cui alla lettera i) dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017).
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
- assistenza ai pazienti ricoverati presso il reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo e presso altri reparti della stessa azienda sanitaria;
- organizzazione di attività per i pazienti ricoverati presso il Reparto di cardiologia e altri reparti della stessa Azienda Sanitaria che possano alleggerire il percorso terapeutico quali attività manuali (corsi di pittura, letture di testi, corsi di scrittura, musicoterapia ecc.);
- organizzazione di corsi di ginnastica riabilitativa e di mantenimento;
- gestione di uno sportello informativo dove il paziente possa rivolgersi per informazioni legate alla patologia, ai centri di cura e per la gestione e il supporto di tutto il percorso di cura;
- organizzazione di gruppi di cammino per la prevenzione delle malattie croniche cardiovascolari e non;
- organizzazione di corsi di educazione nutrizionale rivolti ai pazienti per mantenere un sano e corretto stile di vita;
- organizzazione di corsi e attività che aiutino il paziente staccandosi dalla medicalizzazione a tornare ad avere fiducia in sé stesso, consentendogli di confrontarsi ed aprirsi agli altri senza paura, trovando la forza e il coraggio di iniziare a percorrere questo percorso non subendolo ma divenendone il protagonista (gruppi di auto mutuo-aiuto, arteterapia, musicoterapia, corsi di yoga, pilates, psicodramma, corsi di teatro); sostegno a iniziative e attività scientifiche nel settore delle malattie cardiovascolari e delle patologie neurologiche, malattie rare e orfane di diagnosi, anche di attre associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private;
realizzazione di attività diretta di prevenzione e diagnostica attraverso esami di screening e visite sul territorio e/o in ambulatori appositamente allestiti e gestiti in particolare verso i più giovani e i soggetti a rischio di patologie cardiovascolari e altre patologie, ai fini della prevenzione;
- gestione di ambulatori in cui venga effettuato il monitoraggio e follow-up dei pazienti affetti da patologie rare, in maniera multidisciplinare se possibile e in cui vengano monitorati e seguiti i pazienti orfani di diagnosi, la cui sintomatologia impedisce una chiarezza diagnostica che consenta al paziente di poter seguire un percorso di cura;
- promozione e organizzazione di iniziative idonee a favorire il contatto tra l’Associazione, il sistema della prevenzione della salute Nazionale ed internazionale, il sistema educativo e scolastico;
- promozione e organizzazione di attività di educazione, formazione ed informazione nel settore delle malattie cardiovascolari e malattie rare, in favore della popolazione, nel mondo della scuola e fra i giovani anche per la cosiddetta prevenzione primaria attraverso interventi sugli stili di vita e l’ambiente e la necessità del far conoscere l’importanza dell’intervento in caso di emergenza della popolazione con il primo soccorso;
- diffusione delle conoscenze sulla prevenzione e terapia delle malattie cardiovascolari, nonché sulla prevenzione della morte improvvisa cardiaca fra la popolazione e più in particolare nella scuola e fra i giovani e nelle famiglie colpite da tali patologie;
- realizzazione di iniziative di educazione sanitaria sulla base di orientamento tecnico scientifico preventivamente concordato con la stessa ULSS;
- realizzazione di programmi di prevenzione ed epidemiologia di terapia e riabilitazione;
- formazione, informazione ed educazione alla salute cardiologica;
- effettuazione di ricerche sulle malattie cardiovascolari, rare, orfane di diagnosi, neurologiche e neuromuscolari.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’organizzazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri,
Hanno il diritto di
- eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo di amministrazione.
ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso decadenza o esclusione.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato viene dichiarato automaticamente decaduto quando non provvede al versamento della quota associativa entro il termine assegnato. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.
ART. 11
(L’assemblea)
L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione ( iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli enti aderenti hanno anch’essi diritto ad un voto che esercitano per il tramite del loro rappresentante legale o persona da lui delegata.
Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data delta riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea :
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
ART. 15
(Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da numero 7 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati, tra i propri associati.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’organizzazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
- disciplina l’ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
In caso di dimissioni di uno o più membri dell’organo di amministrazione o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l’organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti dell’organo di amministrazione scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell’organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea degli associati per nuove elezioni.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
ART. 16
(Il Presidente)
Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 19
(Libri sociali) L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati e degli enti aderenti tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo di amministrazione.
ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammesse ai sensi del D.Lgs.117/2017.
ART. 21
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni -Ammobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24
(Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i toro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.
ART. 29
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 32
(Norma transitoria)
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies det D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con it pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.